Legge Tremonti-bis - Sistemi 2002

“La legge Tremonti – bis: uno strumento per il recupero dei costi della formazione” Giornata di studio del 12 giugno 2002 Sintesi degli argomenti trattati Giugno 2002 La formazione costituisce una leva strategica per la competitività di ogni azienda, ma spesso i costi della formazione frenano gli investimenti in quest’area. L’accesso ai finanziamenti pubblici, reso ancor più problematico dalle normative comunitarie in materia di aiuti alle imprese, implica comunque la partecipazione a bandi, con procedure complesse, in competizione con altri concorrenti e tempi lunghi, difficilmente programmabili, per approvazione e realizzazione degli interventi. Le aziende hanno, ora, una ulteriore opportunità di fare formazione per il proprio personale in modo più diretto e più gestibile, potendo usufruire delle agevolazioni fiscali per gli investimenti in formazione previsti dalla legge “Tremonti bis”. Obiettivo della cosiddetta "Tremonti bis", è quello di incentivare gli investimenti, realizzati all'interno del territorio nazionale, sia in beni strumentali, sia in capitale umano, tramite capitale proprio, ma anche realizzati con capitale di rischio o di debito. Una delle maggiori novità introdotte dal nuovo testo legislativo è costituita dall'ampliamento delle categorie di spesa agevolabili. Tra le spese agevolabili, l'esenzione fiscale è applicabile altresì: • • l’eventuale alle spese sostenute per attività di formazione ed aggiornamento del personale; al costo del personale impegnato nell'attività di formazione ed aggiornamento. La giornata di incontro del 12 giugno 2002 ha offerto l’opportunità di acquisire maggiori conoscenze sul tema, fornendo non solo chiavi di lettura più approfondite, ma anche strumenti operativi per usufruire delle agevolazioni previste dalla nuova legge. 2 PROGRAMMA SVOLTO I finanziamenti per la formazione Dott. Aldo Caffio (Presidente MST) Dott. Giuseppe Massa La legge Tremonti per la (Consulente economicoFormazione: • Agevolazione Tremonti – bis, finanziario) Art. 4 , comma 2 La certificazione delle spese sostenute Dott. Maurizio Mariano (GRANT – THORNTON S.p.A) Gli strumenti operativi di lavoro e di assistenza Rag. Carlo Bernardini ( Responsabile Assistenza Finanziamenti MST) 3 1 - I FINANZIAMENTI PER LA FORMAZIONE AZIENDALE Due fatti fondamentali connotano l’attuale scenario di riferimento: • il processo di delega alle Regioni delle competenze in materia di formazione professionale; • il regolamento della Comunità Europea n.68/2001 relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione. 1-1 - I POR ( PIANI OPERATIVI REGIONALI ) Costituiscono di fatto l’unico canale per accedere ai finanziamenti pubblici attraverso la presentazione di progetti di formazione a fronte di bandi emessi dalle Regioni. I tempi di emanazione dei bandi non sono di fatto prevedibili e l’elaborazione delle proposte progettuali è normalmente laboriosa e complicata da formulari complessi e richieste di documentazioni molto articolate; sono richieste inoltre programmazioni molto dettagliate per attività formative da realizzare mediamente non prima di un anno dalla emanazione dei bandi. I bandi fissano parametri massimi di finanziamento, che di fatto non prevedono il riconoscimento del costo del personale partecipante alle attività; non sono definibili gli intervalli di tempo intercorrenti tra la presentazione delle proposte progettuali e le eventuali approvazioni; gli iter burocratici per la gestione documentale e contabile delle attività sono estremamente complessi e risultano pesanti gli adempimenti per gli aspetti logistici ( riconoscimento idoneità delle sedi operative). La rendicontazione delle attività è estremamente complessa; la gestione delle attività è oggetto di ispezioni “ex ante” e “in itinere”; il riconoscimento dei finanziamenti è subordinato alle verifiche ispettive finali. I flussi finanziari dei finanziamenti ( anticipi e saldi ) sono estremamente aleatori e di fatto non pianificabili. 4 1-2 – IL REGOLAMENTO DELLA COMUNITA’ EUROPEA N.68/2001 RELATIVO ALL’APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 87 E 88 DEL TRATTATO CEE SUGLI AIUTI DESTINATI ALLA FORMAZIONE Il nuovo regolamento comunitario del 12/1/01 ha superato la vecchia legislazione del “de minimis” che fissava tetti finanziari di aiuti alle imprese, riservando alla formazione del personale dipendente delle aziende una nuova regolamentazione che prevede le seguenti percentuali di finanziamento. TIPOLOGIA DI ATTIVITA’ FORMAZIONE SPECIFICA FORMAZIONE GENERALE Centro Nord Zone svant.C-Nord Mezzogiorno Centro Nord Zone svant.C-Nord Mezzogiorno Il regolamento definisce: a -«formazione specifica», la formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente; b -«formazione generale», la formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. ZONE GRANDI IMPRESE 25% 30% 35% 50% 55% 60% P.M.I . 35% 40% 45% 70% 75% 80% 5 Per i lavoratori svantaggiati il contributo previsto aumenta del 10% Sono lavoratori svantaggiati: - i giovani di età inferiore ai 25 anni al primo impiego regolarmente retribuito, durante i primi 6 mesi a partire dalla data di assunzione; - le persone affette da grave handicap fisico, mentale o psichico; - i lavoratori migranti all’interno della Comunità o i nuovi residenti per motivi di lavoro che necessitano di una formazione professionale e/o linguistica; - le persone che riprendono un’attività lavorativa dopo un’interruzione di almeno 3 anni, durante i primi 6 mesi a partire dalla data di assunzione; - le persone di età superiore ai 45 anni prive di titolo di studio di livello secondario superiore o equivalente; - i disoccupati di lungo periodo (senza lavoro da oltre 12 mesi consecutivi), durante i primi 6 mesi a partire dalla data di assunzione. 6 2 – LA LEGGE TREMONTI “ Agevolazione Tremonti-bis 2-1 - CAPO II INCENTIVI FISCALI PER GLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO ART. 4.(Detassazione del reddito di impresa e di lavoro autonomo reinvestito). 1. È escluso dall'imposizione del reddito di impresa e di lavoro autonomo il 50 per cento del volume degli investimenti in beni strumentali realizzati nel periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge successivamente al 30 giugno ( 2001 ) e nell'intero periodo di imposta successivo ( anno 2002 ), in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. 2. L'incentivo si applica anche alle spese sostenute per servizi, utilizzabili dal personale, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore a tre anni, e alle spese sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale. A questo importo si aggiunge anche il costo del personale impegnato nell'attività di formazione e aggiornamento, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo di imposta. L'attestazione di effettività delle spese sostenute è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. 3. L'incentivo fiscale di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle imprese e ai lavoratori autonomi in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se con un'attività d'impresa o di lavoro autonomo inferiore ai cinque anni. Per tali soggetti la media degli investimenti da considerare è quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore. 7 2-2 - CIRCOLARE N.90/E DETASSAZIONE DEL REDDITO D’IMPRESA E DI LAVORO AUTONOMO REINVESTITO Premessa Il DDL governativo concernente “Primi interventi per il rilancio dell’economia” (di seguito legge), approvato dal Parlamento in data 10 ottobre 2001, contiene interventi per il rilancio dell’economia che mirano a riallineare la crescita economica alle reali potenzialità del Paese. Il settore che maggiormente beneficia di tali interventi è quello produttivo. L’intento del Governo, infatti, mira a sbloccare fattori economici fondamentali nella strategia dello sviluppo, come il lavoro, i capitali, le infrastrutture, la tecnologia, ecc.. A tali fini è stata pertanto introdotta, con l’art. 4, una norma concernente la detassazione degli utili reinvestiti in beni strumentali nell’esercizio dell’attività, che sostanzialmente equivale a quella contenuta nell’articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489. Le differenze principali rispetto al precedente testo di legge riguardano: · l’estensione del campo soggettivo di applicazione ai lavoratori autonomi, alle banche ed alle assicurazioni; · l’estensione del campo oggettivo di applicazione alle spese sostenute per la formazione ed aggiornamento del personale e per i servizi di asilo nido utilizzabili dal personale stesso; · la facoltà di optare, in alternativa, per l’agevolazione DIT, l’agevolazione di cui all’art. 2, commi da 8 a 13 della legge 13 maggio 1999, n. 133 e l’agevolazione relativa al credito d’imposta correlato a investimenti in aree svantaggiate. ..................... Ambito soggettivo di applicazione L’ambito soggettivo della disciplina agevolativa è individuato in modo indiretto dal comma 1 dell’articolo 4 della legge, che fa riferimento solo alle categorie di reddito di impresa e di lavoro autonomo, senza alcuna altra specificazione o limitazione. L’agevolazione, quindi, si applica a tutti i soggetti titolari di redditi qualificabili ai fini 8 fiscali come redditi d’impresa, indipendentemente dalla loro natura giuridica, e di lavoro autonomo professionale di cui all’art. 49, comma 1, del TUIR. La norma non richiede particolari adempimenti contabili; conseguentemente sono ammessi al beneficio anche i soggetti in regime di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 79 del TUIR, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. Per avvalersi dell’agevolazione in esame, i soggetti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che determinano il reddito con criteri forfetari o con l’applicazione di regimi d’imposta sostitutivi, hanno l’onere di documentare i costi sostenuti per gli investimenti, che rilevano agli effetti del calcolo del beneficio. Anche per questi soggetti, l’ammontare degli investimenti si determina con le modalità indicate al successivo paragrafo 2.1. Soggetti ammessi a fruire del regime agevolato a) residenti:· le persone fisiche che svolgono attività produttiva di reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 49, 1 comma, del TUIR; · le associazioni professionali (senza personalità giuridica) costituite fra persone fisiche; · le persone fisiche esercenti attività commerciale ancorché gestita in forma di impresa familiare, comprese le aziende coniugali; · le società in nome collettivo e in accomandita semplice; · società di armamento; · società di fatto che abbiano per oggetto l’esercizio di attività commerciale; · società consortili a rilevanza sia interna che esterna; · società per azioni; · società in accomandita per azioni; · società a responsabilità limitata; · società cooperative e di mutua assicurazione; · enti pubblici e privati, diversi dalle società, aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale; 9 · enti pubblici e privati, diversi dalle società, non aventi per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di un’attività commerciale, con riferimento all’attività commerciale esercitata. b) non residenti:· società, enti commerciali e persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato, relativamente alle stabili organizzazioni situate nel territorio stesso. Soggetti esclusi· persone fisiche esercenti attività agricola entro i limiti previsti dall’art. 29 del TUIR; · enti non commerciali se non titolari di reddito d’impresa; · lavoratori autonomi di cui all’art. 49, comma 2, del TUIR; · soggetti che hanno iniziato l’attività dopo l’entrata in vigore della legge. Meccanismo di applicazione Ai sensi dell’articolo 4, comma 1, l’agevolazione consiste nella esclusione dal reddito d’impresa o di lavoro autonomo del 50 per cento della differenza fra l’ammontare complessivo degli investimenti in beni strumentali effettuati nel periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge, successivamente al 30 giugno 2001, e la media aritmetica degli investimenti effettuati nei cinque periodi d’imposta precedenti, escludendo dal calcolo della media il più alto dei cinque valori. L’agevolazione si applica anche agli investimenti realizzati nel periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge. In sostanza, i periodi d’imposta da prendere in considerazione per il calcolo della media non rimangono immutati. Come emerge dal tenore letterale della disposizione e dalla relazione tecnica al provvedimento, “l’agevolazione in questione riguarda il volume degli investimenti realizzati nei periodi d’imposta 2001 – 2002, eccedenti la media degli investimenti effettuati nei cinque periodi precedenti (il periodo 1996 – 2000, per il 2001 ed il periodo 1997 – 2001, per l’esercizio 2002)” L’agevolazione spetta anche ai soggetti che, alla data dell’entrata in vigore della legge, hanno iniziato l’attività da meno di cinque periodi d’imposta. In tal caso, nel conteggio della media degli investimenti di cui al comma 1, si farà riferimento al volume degli investimenti effettuati in tutti i periodi di imposta precedenti a quello di applicazione della norma agevolativa, con esclusione, anche in questo caso, del valore più alto. 10 2-3 Spese per servizi di assistenza negli asili nido e spese di formazione e aggiornamento del personale Rispetto alle regole contenute nell’articolo 3 del d.l. n. 357 del 1994, la disciplina agevolativa in commento introduce un’altra importante novità.Il comma 2 dell’articolo 4 prevede che l’incentivo sia applicato anche alle spese sostenute dall’imprenditore per servizi, utilizzabili dal personale dipendente, di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore ai tre anni e alle spese di formazione e aggiornamento del personale. Tenuto conto della formulazione letterale della norma, si ritiene che l’agevolazione in esame, diversamente da quanto disposto per gli investimenti in beni strumentali, riguardi l’intero ammontare delle spese sostenute, senza confronti con la media degli anni precedenti. Le spese in questione, da assumere al netto di eventuali contributi, sono sia quelle relative a servizi acquisiti dall’esterno, sia quelle sostenute per l’organizzazione diretta del servizio. Tra le spese di formazione rientrano i costi del personale docente; le spese correnti (materiali, forniture, ecc.), i costi dei servizi di consulenza sull’iniziativa di formazione. Vi concorrono altresì le spese relative al personale interno, docente e discente, impegnato in tali attività, fino a concorrenza del 20 per cento del volume delle relative retribuzioni complessivamente corrisposte in ciascun periodo d’imposta. Al riguardo, si ritiene che la locuzione utilizzata dal legislatore “costo del personale impiegato nell’attività di formazione e aggiornamento” debba riferirsi a tutte le spese sostenute per le prestazioni di lavoro dipendente, dunque anche agli oneri previdenziali e alle eventuali spese di vitto e alloggio relative alle trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti, nei limiti della loro deducibilità, ai fini della determinazione del reddito, stabilita dall’articolo 62, comma 1-ter, del TUIR. Non rilevano, invece, ai fini della fruizione dei benefici in esame, le quote di ammortamento dei beni strumentali utilizzati per il progetto di formazione o per i servizi di assistenza ai bambini, tenuto conto che i relativi investimenti sono distintamente agevolabili ai sensi del precedente comma 1 dell’art. 4. 11 3 – LA CERTIFICAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE I soggetti interessati devono poter dimostrare, anche a posteriori, che le spese per le quali viene chiesta l’agevolazione siano state effettivamente sostenute e che in relazione alle stesse non si sia beneficiato di contributi. A tal fine, la norma prevede che le spese ammesse al beneficio della detassazione debbano essere attestate: · dal presidente del collegio sindacale; ovvero, in mancanza: · da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all’albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro o anche da un direttore tecnico di un centro autorizzato di assistenza fiscale. L’attestazione delle spese deve essere orientata all’accertamento: • • • della effettiva inerenza delle spese alle attività di formazione e aggiornamento del personale; della effettiva competenza contabile delle spese ai periodi di detassabilità; della trasparenza documentale delle spese sostenute. 12 4 – GLI STRUMENTI OPERATIVI DI LAVORO E DI ASSISTENZA La circolare n.4/E dell’Agenzia delle Entrate del 18/1/2002 ha sottolineato che “ le spese di formazione e aggiornamento sono agevolabili nella misura in cui le stesse sono documentate, trasparenti e suddivise per voci, secondo quanto stabilito dal regolamento CE n. 68 del 12/1/2001, nell’atto di certificazione dovrà essere indicato chiaramente il criterio utilizzato per la ricostruzione extracontabile dell’ammontare delle spese agevolabili, facendo riferimento ai costi sostenuti e direttamente riferibili ad ogni singola iniziativa di formazione, effettivamente realizzata ed oggettivamente riscontrabile.” Nella giornata di studio sono stati presentati ed illustrati alcuni strumenti esemplificativi per agevolare l’attività degli operatori aziendali impegnati nelle operazione di rendicontazione delle spese da sottoporre alle attestazioni previste dalla legge. In particolare sono stati presentati i seguenti documenti: 1 – rendiconto generale delle spese di formazione e aggiornamento del personale 2 – rendiconto delle spese per singola attività/corso 3 – prospetto riepilogativo spese docenti 4 – prospetto docenti esterni 5 - prospetto docenti interni 6 – prospetto spese allievi 7 – criteri di calcolo del costo orario/giornaliero di docenti interni e allievi 8 – prospetto trasferte allievi 9 – spese di funzionamento e gestione 10 – progettazione personale esterno 11 –format registro presenze allievi per attività corsali 12 - format registro presenze allievi per attività individuali 13 – format registro materiale didattico consegnato agli allievi 13 Infine, in chiusura di giornata, per fornire ai partecipanti ulteriori elementi di riflessione e di valutazione, ovviamente da rapportare alla propria realtà aziendale, è stato illustrato un esempio di recupero dei costi della formazione (vedi tabella a pagina seguente) riferito ad un “corso tipo”, fruendo in alternativa: • • delle agevolazioni previste dalle legge “Tremonti bis” dei finanziamenti pubblici per la formazione ( es: POR). E’ stato inoltre evidenziato che; • nel primo caso la corretta documentazione delle spese sostenute determina immediata certezza dell’ammontare dei recuperi e dei tempi relativi; • nel secondo caso i finanziamenti sono subordinati alla approvazione dei progetti formativi da presentare, con le modalità e i tempi previsti, a fronte dei bandi pubblici, ed agli esiti delle ispezioni di verifica in itinere e della rendicontazione finale nell’ambito dei parametri economici ammissibili. 14
x

Log In

or reset password

Reset Password

Enter the email address you signed up with, and we'll send a reset password email to that address

Academia © 2012